Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Società relativa a prodotti e servizi finanziari o a servizi di investimento e/o accessori, il Cliente può presentare un reclamo alla Società.

Nella fattispecie sono ricomprese le controversie in materia di collocamento e di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze Ramo III, Ramo V).
Il reclamo può essere presentato per lettera raccomandata a/r o per via telematica, anche attraverso la PEC, indirizzato a:
Valori Asset Management SA

Boulevard Joseph II 43, L-1840 – Lussemburgo

Email: carlo.tutucci@valam.lu

La Società deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Società relativa o comunque connessa alla prestazione di servizi e di attività di investimento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie di seguito riportati.

Il Cliente può rivolgersi gratuitamente all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di controversie insorte con la Società relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), e con riferimento al quadro normativo lussemburghese si rimanda alla circolare CSSF 17/671 e regolamento CSSF 16-07 (Commissione di vigilanza lussemburghese) purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/98. Il modulo da compilare per eventuali reclami alla CSSF è scaricabile dal sito www.cssf.lu oppure dal sito della Consob: www.consob.it

Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte della Società degli obblighi di cui al paragrafo precedente, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro.

Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che: i) abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla Società al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 30 giorni dalla sua presentazione senza che la Società abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni; ii) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla SIM, ovvero, se il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data; iii) non siano pendenti, anche su iniziativa della Società a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti; iv) il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Società devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, – finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Anche il ricorso all’ ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

L’ ACF è operativo dal 9 gennaio 2017.

Per maggiori informazioni sull’ACF è possibile consultare il sito Internet http://www.cssf.lu/en/consumer/complaints/.

Per le controversie in materia di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione – polizze ramo III e V – (ad esempio: informazioni insufficienti sulla polizza in fase di collocamento, prodotto non adeguato al profilo di rischio del cliente, durata del prodotto incompatibile con le aspettative di vita del sottoscrittore ecc) il cliente potrà rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ovvero accedere ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Resta ferma la competenza dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) per tutte le altre questioni quali ad esempio: calcolo dei rendimenti; mancata rendicontazione; liquidazione delle polizze.

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS e la relativa modulistica sono disponibili sul sito internet www.ivass.it . Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Società relativa alle attività di collocamento e di distribuzione delle polizze assicurative Ramo I, il Cliente può presentare un reclamo alla Società.

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell’esito o se dopo 45 giorni non ha ricevuto risposta dalla Società, il cliente può rivolgersi:

- all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it .

- ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it .