Mifid
MAGGIORE TUTELA PER GLI INVESTITORI: LA DIRETTIVA MARKET IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE – MIFID e MIFID IIDa tempo l’Unione Europea intende creare un unico mercato di servizi e attività finanziarie in tutti i Paesi europei, e per questa ragione, il 1° novembre 2007 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano una nuova Direttiva: Market in financial instruments directive 2004/39/UE (cd. Direttiva MiFID) e il 26 Agosto 2017 la Direttiva MIFID II (2014/65/UE).
Vari gli ambiti d’interesse: la vigilanza sugli intermediari, il rinnovamento dei servizi e delle attività di investimento, le modifiche sulla disciplina dei mercati finanziari e sulle regole di condotta degli Intermediari. I cambiamenti più importanti riguardano:
• come gli investitori vengono classificati e tutelati;
• quali informazioni gli Intermediari ed investitori si devono scambiare
CLASSIFICAZIONE E TUTELA DEGLI INVESTITORI
La nuova normativa stabilisce che ciascun Intermediario proceda ad una nuova classificazione dei propri investitori in base alle caratteristiche degli stessi e alla competenza in materia finanziaria. Sono previste tre categorie, in ordine crescente di competenza: clienti al dettaglio (non professionali), clienti professionali e controparti qualificate; l’Intermediario deve garantire la maggior tutela agli investitori non professionali.
COSA L’INVESTITORE DEVE SAPERE
Il Cliente deve essere informato circa la modalità di trasmissione degli ordini da parte di Valori Asset Management; decidere se accettarla ed, in caso positivo, dichiararlo esplicitamente. La normativa, inoltre, obbliga gli intermediari a gestire alle migliori condizioni possibili gli ordini di compravendita di strumenti finanziari (best execution).
Viene regolamentato il servizio di consulenza, cioè la prestazione di raccomandazioni personalizzate sulle operazioni finanziarie; e solo un Intermediario espressamente autorizzato dall’Autorità di Vigilanza come Valori Asset Management può svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti.
COSA LA SOCIETA’ DEVE SAPERE DAI SUOI INVESTITORI
Per tutelarne gli interessi, la SOCIETA’ deve chiedere ai suoi investitori le informazioni necessarie per verificare l’appropriatezza e l’adeguatezza delle operazioni disposte dai clienti nonché del profilo di rischio dell’investimento connesso al servizio di gestione di portafogli eventualmente prescelto dal Cliente.
Attraverso un approfondito colloquio e la compilazione di due distinti questionari (c.d. Intervista Appropriatezza e Intervista Adeguatezza, congiuntamente intervista MiFid), verificheremo insieme la tua conoscenza ed esperienza in materia di investimento, i tuoi obiettivi di investimento e la tua situazione finanziaria e ti accompagneremo nell’individuazione di una scelta d’investimento a te adeguata.
Infine, nella prestazione dei servizi di investimento, gli Intermediari devono definire misure organizzative idonee a prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse, e, qualora tali misure non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, procedere alla comunicazione nei confronti dei clienti della natura e delle fonti dei conflitti stessi.
•Documento informativo